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D.M. 19/12/2001

44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste.

5. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, č disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio.

1. Per le finalitā di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato dispone

a) delle risorse giā destinate alla (realizzazione del depuratore consortile dall'art. 5, comma 88 e seguenti della legge regionale 25 febbraio 2001, n. 4)

b) delle risorse giā destinate alla realizzazione del depuratore consortile dall'intesa istituzionale di programma tra governo e regione in data 9 maggio 2001, articoli 4 e 7 e approvata con delibera CIPE n. 70 nel 3 maggio 2001 a valere sui fondi CIPE infrastrutture per aree depresse

c) delle risorse autorizzate, per la realizzazione delle opere di fognatura, collettamento e depurazione in comune di Tolmezzo, in virtu' del disposto di cui all'art. 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni e integrazioni

d) delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione delle opere di fognatura collettamento e depurazione delle acque nell'area interessata dall'emergenza di cui alla presente ordinanza;

2. Il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari ad accedere ai finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e locali.

3. L'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia č autorizzata a concedere il contributo decennale di cui al precedente comma 11, lettera a), in deroga all'art. 5, commi 88 e seguenti della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, direttamente al commissario delegato.

4. Il commissario delegato č autorizzato, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al precedente comma 1, lettera a), ad accedere ai relativi mutui. Nel caso l'accensione del mutuo avvenga presso la Cassa depositi e prestiti, la concessione del mutuo potrā avvenire con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verrā comunicata, alla prima adunanza utile, la concessone effettuata. Il commissario delegato č tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivitā di cui alla presente ordinanza con le modalitā previste dalla vigente legislazione in materia di contabilitā generale dello Stato.

5. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilitā generale dello Stato relative alla contabilitā speciale, direttamente sulla contabilitā speciale di tesoreria intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore della depurazione delle acque reflue del comune di Tolmezzo.

6. Il commissario delegato puo' impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002 Il Ministro: Scajola

 

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